Cassation appeal against settlement sentence dismissed as inadmissible due to waived grounds and lack of statutory motivation requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Ana Osipenco's appeal against a settlement sentence inadmissible. The appellant argued for lack of reasoning regarding acquittal possibilities and sentencing increases, but the court held that appeals under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are limited to specific grounds like the formation of the party's will or the prosecutor's consent. Since the appellant had previously waived acquittal arguments and the settlement does not require motivation on those points, the remaining grievances were deemed outside the admissible scope.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against settlement sentences are admissible only regarding the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or the content of the judge's ruling, excluding waived acquittal grounds or sentencing determinations not constituting illegal sanctions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSIPENCO ANA nato il 24/01/2001 avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Considerato che Osipenco Ana ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. con pena concordata rispetto alla condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia il 3 maggio 2024 per delitti di furto in abitazione aggravato (capi 20, 24) e furto aggravato (capo 21), commessi in Marmirolo il 30 giugno 2023 e in Carpaneto Piacentino il 5 luglio 2023; considerato che la ricorrente censura la sentenza, con il primo motivo, per mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla possibilità di addivenire a una pronuncia di proscioglimento e, con il secondo motivo, per mancanza e illogicità della motivazione in ordine agli aumenti stabiliti a titolo di continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen. ma che si tratta di ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n.103.
A seguito della reintroduzione del concordato in appello a opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 27452201;
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 27285301; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 27375501). Anche da ultimo la giurisprudenza di legittimità ha statuito che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01;
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01); letta la memoria depositata dal difensore il 27 giugno 2025; considerato che alla inammissibilità segue la condanna deIN -icorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 Il 'e