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Ordinanza — n. 29156/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural defect: criminal procedure rules apply to legal aid admission oppositions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29156/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed at the wrong venue, violating criminal procedural rules. The applicant challenged an appellate order rejecting his opposition to a denial of state-funded legal representation, arguing for cassation review. The court ruled that criminal procedure codes govern such admission disputes, requiring appeals to be lodged with the issuing judge's clerk rather than the Supreme Court.

Regesto Legislator

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Art. 582, 583 cod. proc. pen.; In proceedings for admission to state-funded legal representation, criminal procedural rules apply, rendering a cassation appeal against an order rejecting an opposition inadmissible if not filed with the clerk of the issuing judge.

Parole chiave

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criminal procedure rules legal aid admission cassation venue defect state-funded representation procedural inadmissibility domanda d'asilo di cittadino etiope divieto di molestie allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 582 cod. proc. pen.
Art. 583 cod. proc. pen.
Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu
Corte cost. n. 186/2000
pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento»); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu
Corte cost. n. 186/2000
pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento»); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZZAYTOUNI MOHAMMED nato in Marocco i116/08/1995 avverso l'ordinanza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Considerato che Ezzaytouni Mohammed ha proposto ricorso avverso il provvedimento con il quale il Presidente della Corte di appello di Firenze ha rigettato l'opposizione proposta avverso il decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; considerato che il ricorso risulta depositato presso la Corte di Cassazione in data 20 luglio 2023; considerato che, trattandosi di procedimento da trattare e definire con le forme del rito processuale penale, è da considerare inammissibile il ricorso non depositato presso l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068 - 01:

«Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del codice di procedura penale, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, nel caso in cui non sia depositato, ai sensi degli artt.582 e 583 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento»); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 l