Cassation court dismisses appeal for lack of specific analysis regarding habitual offender status and sentencing. The appeal is inadmissible due to its generic nature. The court orders the appellant to pay court costs and fines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal filed by Riccardo Cacici inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued a lack of motivation regarding the application of Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the appeal generic because it ignored the specific reasoning on habitual offender status in the lower court's decision. Consequently, the court rejected the claim for lack of motivation and imposed financial penalties on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to provide a specific critical analysis of the lower court's reasoning on essential grounds, such as the application of habitual offender status provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACICI RICCARDO nato a LIVORNO il 24/05/1961 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; , Motivi della decisione Considerato che Cacici Riccardo ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, indicata in epigrafe, che ha parzialmente riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa in data 11 gennaio 202/ dal Tribunale di 4‘14%.:A di condanna dell'imputato per i 1 reati di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. (capo uno) e di cui all'art. 76, comma 3, d.
Igs. n. 159/2011 (capo due), commessi in Lucca il 18 febbraio 2020; considerato che, con unico motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; considerato che il ricorso è aspecifico in quanto sembra ignorare la motivazione sviluppata a pag.6 della sentenza impugnata con riguardo alla causa ostativa dell'abitualità come definita da Sez. U Tushaj (n. 13681 del 25/02/2016 Rv. 266591 - 01); considerato, dunque, che il ricorso non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis