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Ordinanza — n. 29152/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis regarding road safety reasoning in traffic conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29152/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of critical analysis of the lower court's reasoning. The appellant argued that the conviction for driving a non-functional vehicle without a license was flawed, but the Court found this to be a mere repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 116 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285; Art. 186 cod. strada: An appeal lacking critical analysis of the lower court's reasoning on the dangerousness of the traffic conduct is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of critical analysis road safety reasoning driving without license non-functional vehicle allegazioni fattuali non credibili facoltà di astenersi dal testimoniare difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 116 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285
Art. 186 cod. strada
285 (capo uno) e in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIERU VALI nato il 19/03/1985 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Considerato che Vieru Vali ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza emessa il 28 giugno 2023 dal Tribunale di Lucca di condanna in relazione al reato di cui all'art. 116 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo uno) e in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett.

c) e 7, cod. strada accertati in Lucca il 4 aprile 2021; considerato che, con unico motivo, deduce vizio di motivazione in merito alla pericolosità per la sicurezza della circolazione stradale di un veicolo con motore non funzionante e trainato da un autocarro; considerato che la censura è meramente reiterativa di analoga doglianza sottoposta al giudice di appello, che alle pagg.3-4 della sentenza, ha ampiamente richiamato le argomentazioni della sentenza di primo grado, condividendole, e ulteriormente specificato le ragioni per le quali la condotta di guida di un'autovettura senza patente e in stato di ebrezza è illecita anche nel caso in cui il veicolo venga trainato, allorché venga comunque movimentato in area pubblica e debba comunque essere controllato dal conducente (nel caso concreto, infatti, gli operanti hanno proceduto a fermare il veicolo trainante in quanto il veicolo trainato lo aveva tamponato); considerato, dunque, che il ricorso non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così