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Ordinanza — n. 29150/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because the requalification issue was not examined by the appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29150/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the requalification of the crime from receipt to theft in a dwelling was not examined by the appellate court. The appellant argued for a violation of Article 521 of the Penal Code and a defect in reasoning regarding this specific requalification. The court ruled that since the appellate court did not address this issue, the question falls outside its jurisdiction and the appeal is therefore inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 521 cod. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the question raised concerns an issue not examined by the court of appeal, as such matters must be raised before the appellate judgment becomes final.

Parole chiave

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inadmissible appeal requalification of crime appellate jurisdiction unexamined issue procedural defect delitto contro l'ambiente risarcimento per atto illecito responsabilità per i danni ambientali

Disposizioni normative citate

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Art. 521 cod. pen.
(capo B) commessi in Agro di Barletta il 6 aprile 2012 con recidiva reiterata specifica infraquinquennale; considerato che, con l'unico motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 521 cod.
Art. 609 cod. proc. pen.
Corte cost. n. 186/2000
1994, Etzi, Rv.196414), in quanto tale inammissibile; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
art. 521 cod. pen
(capo B) commessi in Agro di Barletta il 6 aprile 2012 con recidiva reiterata specifica infraquinquennale; considerato che, con l'unico motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 521 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier
nonché vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione del reato di ricettazione di cui al capo B) in quello di furto in abitazione; considerato che il ricorso concerne questione non sottoposta al vaglio del giudice di appello (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv.
Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti
Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep.
Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCOTELLI DOMENICO nato a ANDRIA il 11/10/1977 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione considerato che Saccotelli Domenico ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari indicata in epigrafe di conferma della sentenza del 4 giugno 2020 del Tribunale di Trani con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 n.2, cod. pen.(capo a) e di cui all'art.624 bis cod. pen. (capo B) commessi in Agro di Barletta il 6 aprile 2012 con recidiva reiterata specifica infraquinquennale; considerato che, con l'unico motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 521 cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione del reato di ricettazione di cui al capo B) in quello di furto in abitazione; considerato che il ricorso concerne questione non sottoposta al vaglio del giudice di appello (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577;

Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414), in quanto tale inammissibile; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso