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Ordinanza — n. 29146/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual and legal grounds in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29146/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that the lower court failed to critically analyze evidence regarding the defendant's responsibility and denied specific statutory protections. The court rejected these claims because the appeal did not explicitly contrast the contested decision's reasoning with the specific legal and factual grounds supporting the dissent.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; The cassation appeal must explicitly contrast the contested decision's reasoning with specific legal and factual grounds; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds procedural requirements appeal critical analysis of reasoning procedural costs award verdetto di colpevolezza responsabilità penale dei minori luogo del reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
non ha riferito di aver visto l'imputato parcheggiare auto di terzi o percepire somme di denaro; che, con il secondo motivo, ha dedotto vizio di motivazione in ordine al diniego dell'art. 131 bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERTOLA LUCIANO nato a NAPOLI il 14/12/1965 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Vertola Luciano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in data 22/12/2022 dal Tribunale di Napoli di condanna per il delitto di cui all'art. 21 sexies I. n.132/2018 in relazione all'art. 7, comma 15-bis, d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Napoli 1'8 gennaio 2021; considerato che il ricorrente, con il primo motivo, ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità in quanto il teste di p.g. non ha riferito di aver visto l'imputato parcheggiare auto di terzi o percepire somme di denaro; che, con il secondo motivo, ha dedotto vizio di motivazione in ordine al diniego dell'art. 131 bis cod. pen., non essendo emerse situazioni di pericolo; che, con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena; considerato che i primi due motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), difettando il confronto con la motivazione espressa alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata; considerato che il terzo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto è privo dell'illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto che lo sorreggono; il ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), deve, infatti, indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d