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Ordinanza — n. 29145/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court's subjective element reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29145/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that the lower court failed to critically analyze the subjective element of the crime, but the court found the appeal lacked necessary critical analysis of the arguments supporting the decision. Consequently, the court rejected the claim because the appellant did not properly confront the specific reasoning regarding the driver's obvious dangerousness found on page 12 of the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is not based on a necessary critical analysis of the arguments underlying the decision, failing to confront the specific reasoning of the lower court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack critical analysis subjective element crime procedural costs order driver dangerousness assessment deposizione inattendibile asserzione difendibile risposta alla petizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTU PIETRO nato a CAGLIARI il 01/03/1993 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Mattu Pietro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in data 14/12/2023 dal Tribunale di Cagliari di condanna per il delitto di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7 d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Uta il 17 novembre 2018; considerato che il ricorrente, con unico motivo, ha dedotto mancanza e illogicità della motivazione circa l'elemento soggettivo del reato; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), difettando il confronto con la motivazione espressa a pag. 12 della sentenza impugnata a proposito della palese pericolosità della dinamica del sinistro; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 Il Co gliere estensor