Italian Court dismisses appeals for lack of specific factual and legal arguments required by criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Smecca Michael and Romano Andrea Simone inadmissible. Both appellants argued that the lower court's judgment was illogical regarding evidence evaluation and sentencing factors, but failed to provide the specific factual and legal reasoning required by law. The court ruled that merely repeating arguments already rejected by the appellate court without critical analysis violates procedural rules, rendering the appeals non-specific and thus inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they lack specific critical analysis of the contested decision's arguments, as generic repetition of previously rejected grounds constitutes a violation of the requirement for specific motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SMECCA MICHAEL nato a GELA il 21/10/1966 ROMANO ANDREA SIMONE nato a VITTORIA il 14/02/1992 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; % Motivi della decisione rilevato che gli imputati Smecca Michael e Romano Andrea Simone hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ragusa del 9/12/2021 di condanna per il reato di cui agli artt. 61 n.5, 110, 56, 624 bis, commi 2 e 3, cod. pen. commesso in Santa Croce Camerina il 16 luglio 2016 ai danni di Banzi Ferruccio (capo B); considerato che Michael Smecca ricorre censurando la sentenza, con il primo motivo per violazione degli artt. 192,533 e 606 lett.
e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova relativa all'identificazione del ricorrente, quale autore del furto con strappo ai danni di Banzi Ferruccio, dovendo il riconoscimento fotografico essere corroborato da dettagliata motivazione; che, con il secondo motivo, deduce violazione degli artt.61 n.5 cod. pen., 192,533 e 606 lett.
e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione del provvedimento con riferimento alla circostanza aggravante della minorata difesa; che, con il terzo motivo, deduce violazione degli artt.62 n.4 cod. pen., 192,533 e 606 lett .e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla denegata circostanza attenuante del danno di speciale tenuità; considerato che tutti i motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità in quanto sono privi dell'illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto che li sorreggono; il ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), deve, infatti, indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente; considerato, inoltre, che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.
U, n.29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); considerato che Andrea Simone Romano ricorre censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione degli artt. 189, 192 cod. proc. pen., 3 Cost. e 6 CEDU in quanto i giudici di merito, riconoscendo piena forza probatoria al riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, hanno violato i principi che regolano l'idoneità della prova a fondare un giudizio di colpevolezza in quanto hanno fondato in modo esclusivo e decisivo il giudizio di responsabilità su un atto che ha trovato ingresso nel processo ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.; che considerazioni analoghe valgono per la querela, che non può considerarsi dato probatorio diverso dal riconoscimento fotografico; che, con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione per contraddittorietà della stessa, in quanto, da un lato, i giudici hanno riconosciuto valore probatorio al riconoscimento fotografico e alla querela e, dall'altro, hanno depotenziato gli elementi introdotti dalla difesa nel pieno contraddittorio, ossia la deposizione della teste Infurna Jessica, e che la sentenza è illogica dove non ha riconosciuto valore alla prova documentale attestante la presenza di Andrea Romano in un luogo diverso, distante centinaia di chilometri dal luogo dell'asserito scippo, e apodittica, laddove non ha riconosciuto forza probatoria all'immagine fotografica che ritrae il Romano in un periodo successivo e più prossimo al momento del delitto; che, con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione per omessa valorizzazione delle prove fornite dalla difesa; ritenuto che anche il ricorso del Romano sia inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), tenuto conto della giustificazione rinvenibile nella sentenza alle pagg.4-6, che dimostra come il ricorrente si sia, nella sostanza, limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici; considerato, infatti, che la mancanza di specificità del motivo vada valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109 - 01); considerato che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem