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Ordinanza — n. 29143/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis of contradictory reasoning in drug possession conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29143/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning was contradictory regarding the state of intoxication at the time of the drug test. The court rejected this claim, noting that the decision properly applied the legal requirement to prove both positive test results and actual impairment, citing established case law.

Regesto Legislator

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Art. 187, commi 1-5, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal based on alleged contradictory reasoning is inadmissible if the judgment correctly applies the principle requiring proof of both positive toxicological results and the state of alteration at the time of control.

Parole chiave

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contradictory reasoning drug possession state of alteration toxicological analysis cassation inadmissibility procedural costs criminal appeal rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 187, commi 1-5, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285
Art. 600 c.p.p.
Corte cost. n. 186/2000
284099 - 01); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2023, De Rosa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANUCCI LUIGI nato a PALERMO il 28/06/1977 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Ranucci Luigi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in data 1.8/12/2023 dal Tribunale di Teramo di condanna per il reato di cui all'art. 187, commi 1-5, d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Mosciano Sant'Angelo il 16 novembre 2020; considerato che il ricorrente, con unico motivo, ha dedotto contraddittorietà della motivazione; considerato che il motivo non è scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato, in particolare, che non vi è alcuna contraddittorietà nella motivazione, in quanto si è applicato il principio per cui, oltre al dato scientifico dell'esito positivo a sostanza stupefacente delle analisi, occorre la prova, evidenziata nella motivazione, dello stato di alterazione al momento del controllo (Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2023, De Rosa, Rv. 284099 - 01); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 liere este