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Ordinanza — n. 29141/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as appellate court correctly evaluated facts and rejected justification defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29141/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in fact-finding and failed to properly consider a justification defense under Article 393-bis of the Penal Code. The court ruled that the appellate court's evaluation of evidence and legal reasoning was sound and free from logical defects, thus upholding the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 393-bis cod. pen.: The Court of Cassazione lacks jurisdiction to re-evaluate factual findings or the appreciation of evidence by the Court of Appeal, and a justification defense must be substantiated by processual records to be considered.

Parole chiave

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appellate review jurisdiction justification defense evidence evaluation procedural inadmissibility penal code article 393-bis motivi di cassazione compromettibilità apprezzamento arbitrario delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 393-bis cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTES ANTONIO nato a MONZA il 13/07/1981 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Milano, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che anche i motivi sulla causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., sono manifestamente infondati, dal momento che la Corte d'appello - con congrua ed esaustiva motivazione - ha considerato del tutto smentita dalle risultanze processuali la prospettata circostanza secondo la quale il ricorrente ritenesse di doversi difendere da un atto arbitrario dei pubblici ufficiali, il cui atto d'ufficio è consistito unicamente nell'intervento volto a placare la lite in atto tra il ricorrente e la compagna; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Consigliere estensor