Italian court dismisses appeal as generic, upholding lower court's sentencing and refusal of probation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised by the appellant. The appellant challenged the appellate court's decision regarding the application of a substitute penalty and the assessment of his reformatory prospects based on prior criminal records. The court ruled that the lower court had provided sufficient and congruent reasoning on these substantive issues, making the appeal's claims legally insufficient for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p., n. 5; Art. 360 c.p.p., n. 6: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and do not specifically challenge the reasoning of the lower court, which has already provided a comprehensive assessment of the facts and legal qualifications.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCANDELLA ALBERTO nato a COMO il 08/12/1995 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n. 14275/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per i precedenti penali e le modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e, quindi, non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, né può configurarsi una violazione del divieto di reformatio in pejus rispetto ad una sentenza di conferma della sentenza di primo grado; ritenuto che la memoria difensiva prodotta dal difensore, avv.
Massimo Cordiano, non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa e le ammende. Così deciso il giorno il 1'11 luglio 2025 Il Consi