Italian court dismisses appeal as inadmissible due to prior constitutional ruling and improper appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The first ground was rejected because the constitutional question regarding Article 593 of the Code of Criminal Procedure had already been ruled manifestly unfounded by a prior Section 4 decision. The second ground failed because the appellant invoked only a sentence reduction without alleging logical flaws or legal violations, which are required for cassation review. Consequently, the court dismissed the entire appeal and imposed financial penalties on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 593, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p. The Court holds that an appeal is inadmissible if the constitutional question has already been declared manifestly unfounded and if the grounds raised do not comply with the specific requirements for cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHIDINI CRISTIAN nato a GARDONE VAL TROMPIA il 15/07/1972 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G. 14237/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile, atteso che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda o a quella del lavoro di pubblica utilità e delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa, è stata condivisibilmente già valutata come manifestamente infondata (Sez. 4, n. 24097 del 16/04/2024 Rv. 286471); ritenuto che il secondo motivo sulla mancata conversione del mezzo di impugnazione è inammissibile atteso che con l'appello si invocava unicamente una riduzione della pena senza denunciare alcun vizio di logicità della motivazione, né violazioni di legge, trattandosi di motivi palesemente diversi da quelli consentiti in cassazione, tanto da fare ritenere che il mezzo di impugnazione proposto fosse unicamente quello prescelto (cfr.
Sez. 1, n. 51610 del 23/04/2018 Rv. 275664); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Cons ere estensore