Italian Court dismisses appeal as appellate court properly evaluated facts and sentencing within its exclusive jurisdiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued against the appellate court's assessment of facts, evidence, and sentencing enhancements, claiming errors in evaluating the gravity of the crime and the concurrence of offenses. The court rejected these arguments, affirming that the appellate court correctly exercised its exclusive jurisdiction to evaluate facts and apply sentencing guidelines based on shared legal principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when it concerns the reconstruction and evaluation of facts, the appreciation of evidence, or the determination of sentencing enhancements, as these matters fall exclusively within the jurisdiction of the appellate court which must provide adequate and logical reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAMBACI GREGORY SALVO nato a MESSINA11 18/05/2006 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 14155/25 Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Messina, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale in merito all'idoneità dell'opposizione all'attività di ufficio e al dolo; ritenuto che le deduzioni sviluppate in punto di attenuanti generiche e determinazione degli aumenti di pena per continuazione concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello - richiamandosi alla sentenza di primo grado - ha dato atto di avere valutato come determinante la gravità del fatto così da rendere generica la doglianza del ricorrente; ritenuto manifestamente infondato il motivo con cui si invoca l'esclusione del concorso di reati, atteso che la pluralità di persone offese configura una pluralità di reati, eventualmente unificati dalla continuazione, atteso che le condotte offendono distinte vittime;
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso l'11 luglio 2025 Il Consigliere estensor