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Ordinanza — n. 29132/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the sole ground concerned sentencing, not the conviction's factual basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29132/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the only ground raised by the appellant concerned the sentencing treatment rather than the conviction itself. The appellant argued that the first instance court failed to properly establish the defendant's liability based on sufficient evidence. The court ruled that since the appeal did not challenge the factual findings or the evidence examined by the trial judge, the procedural requirement to devolve such issues to the appellate court was not met.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the sole ground concerns the sentencing treatment of the convicted person, as the court of appeal cannot review the factual basis of the conviction when it has not been challenged.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing vs conviction evidence examination procedural defect costs of appeal prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria accollo delle spese procedurali spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INCARNATO SALVATORE nato a NAPOLI il 21/09/2004 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 14006/25 Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente in punto di 129 c.p.p. è inammissibile in merito all'accertamento della responsabilità dell'imputato basato su elementi probatori adeguatamente esaminati dal primo giudice, atteso che tali profili valutativi non sono stati neppure devoluti al giudice di appello, essendo l'unico motivo di appello incentrato unicamente sul trattamento sanzionatorio; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della ssa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Con er