Criminal appeal dismissed for absolute generality; court rejects evasion claim due to established legal precedent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued against the lower court's finding of criminal evasion, but the court found the appeal's sole ground was absolutely generic and failed to address the appellate court's reasoning. The court upheld the conviction because any unauthorized departure from home detention constitutes evasion regardless of duration or distance, aligning with established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and fail to engage with the substantive reasoning of the lower court, particularly when the lower court correctly applies the settled principle that any unauthorized departure from home detention constitutes the crime of evasion.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARIA SALVATORE nato a LAMEZIA TERME il 09/01/1962 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg 13967/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catanzaro che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale, stante anche il riscontrato intrattenimento in un bar; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Consigr re estensore I