Cassation court dismisses appeal claiming voluntary injury and resistance to public official crimes do not absorb each other.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ennio Castellacci inadmissible, rejecting his claim that the aggravated offense of voluntary injury should not absorb the crime of resisting a public official. The court affirmed that these two crimes can coexist even when the resistance occurs during the commission of the injury. Consequently, the lower court's conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 576, comma 5-bis c.p.; Art. 337 c.p.; The aggravated offense of voluntary injury does not preclude the concurrence with the crime of resisting a public official, allowing both charges to be applied simultaneously.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLACCI ENNIO nato a FRATTAMAGGIORE il 14/06/2001 avverso la sentenza del 03/04/2025 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 13964/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 3689/25 Tribunale di Napoli ha applicato nei confronti di Castellacci Ennio n data 17/11/2020 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 81, 337, 582, 576 co.5-bis c.p. Con il ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del reato di lesioni volontarie e dell'aggravante prevista dall'art. 576-comma 5-bis c.p. per il mancato assorbimento nel reato di cui all'art. 337 c.p. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all' aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., si deve ribadire che la stessa è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale (Sez. 6, 09/11/2017, Rv. 272203; Sez. 6, n.19262 del 20/04/2022, Rv. 283159).
2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento Ile spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso I'll lug