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Ordinanza — n. 29129/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible under new procedural law limiting grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29129/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Menale Stefano inadmissible without formal trial proceedings. The appellant challenged a plea-bargain sentence for theft, alleging a violation of the duty to motivate the decision under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the new statutory framework strictly limits appeals to specific legal violations, excluding general defects in reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds regarding the expression of will, correlation between request and judgment, legal qualification, or legality of the penalty, excluding general defects in motivation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility plea bargain sentencing duty to motivate judgment procedural law reform Cassazione ordinanza prove acquisite tramite sorveglianza registrazione clandestina di conversazioni testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Le censure articolate, in modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 606, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
3686/2025, con cui il Tribunale di Napoli ha applicato in data 3 aprile 2025 la pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENALE STEFANO nato a NAPOLI il 03/04/1991 avverso la sentenza del 03/04/2025 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Menale Stefano contro la sentenza n. 3686/2025, con cui il Tribunale di Napoli ha applicato in data 3 aprile 2025 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art.337 c.p., è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in punto di 129 cod.proc.pen. Le censure articolate, in modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle a mende Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Co i. ere estensore Il s