Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29128/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding procedural defects and insufficient reasoning in criminal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29128/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, rejecting claims that the prosecutor's failure to notify private parties caused nullity or that the appellate court lacked sufficient reasoning. The appellant argued for procedural irregularities and renewed investigation, but the court found the defendant was properly notified and the lower court adequately addressed the link between threats and official acts. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 584 cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: Failure to notify private parties of the prosecutor's appeal does not render the subsequent trial null, merely delaying their incidental appeal deadline; appeals based on generic criticism of reasoning or lack of evidence re-examination are inadmissible when the lower court has provided congruent motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural nullity private party notification insufficient reasoning criminal appeal procedural costs recidiva nell'infrazione indennizzo per carcerazione preventiva incitamento a violare o a rescindere un contratto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 584 cod. proc. pen.
13961/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato atteso che l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod.
Art. 603, comma 3-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 584 cod. proc. pen
13961/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato atteso che l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 6246 del 11/01/2024 Rv. 286082
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI FRANCO (CUI 004LR90) nato a VOGHERA il 27/05/1973 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 13961/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato atteso che l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, nè la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata (cfr.

Sez. 6, n. 6246 del 11/01/2024 Rv. 286082), mentre con riferimento all'omessa citazione in appello dell'imputato tale deduzione risulta smentita dagli atti, da cui si evince che l'imputato ha ricevuto in carcere la notificazione della citazione a giudizio per l'udienza del 26 novembre 2024, eseguita il 10 ottobre 2024; ritenuto che le altre deduzioni in punto di motivazione rafforzata e rinnovazione dell'istruttoria sono inammissibili, essendo evidente la manifesta infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Catanzaro, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la minaccia e l'atto di ufficio, dando conto delle ragioni del ribaltamento della decisione, non essendo prevista per l'abbreviato incondizionato l'obbligo della riassunzione delle prove ex art. 603, comma 3-bis c.p.p., introdotto dal d.lvo. 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022; ritenuto che la censura sulla illogicità della motivazione è ugualmente inammissibile, perché rivolta a sollecitare una diversa qualificazione giuridica (minacce) unicamente sulla base della riproposizione della medesima prospettazione di fatto, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate, attesa la rilevata finalità delle minacce ad indurre l'agente a consentire la telefonata pur in difetto dell'autorizzazione prescritta; ritenuto che anche l'ultimo motivo sulle attenuanti generiche si palesa del tutto generico rispetto alle argomentate valutazioni della sentenza di merito incentrate sul disvalore del fatto e l'assenza di elementi suscettibili di un più favorevole apprezzamento; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore dellcassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio