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Ordinanza — n. 29127/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding penalty recalculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29127/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal of Naples improperly recalculated the sentence, but the court found the lower court followed Cassation's annulment criteria precisely. Consequently, the court ruled the claim was manifestly unfounded and lacked merit.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the claim regarding penalty recalculation is manifestly unfounded and the lower court's reasoning aligns with the binding precedent of the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded claim penalty recalculation reformatio in pejus procedural costs Cassation precedent continuation of crime condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDI CIRO nato a NAPOLI il 01/05/1978 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 13960/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente sulla rideterminazione della pena è manifestamente infondato rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha proceduto alla nuova determinazione della pena seguendo pedissequamente quanto disposto dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento sui criteri da adottare, con conseguente applicazione delle circostanze attenuanti generiche rispetto al reato più grave individuato dalla stessa Corte di cassazione, senza alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus, avendo fornito adeguata motivazione anche rispetto agli aumenti di pena per continuazione, confermati nella stessa misura, non essendo stati oggetto di specifiche censure da parte della sentenza rescindente; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presi nte