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Ordinanza — n. 29126/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal on genericity grounds, rejecting claims of minor offense and excessive penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29126/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments regarding minor offense and excessive penalty. The Court of Appeal had already rejected the claim of minor offense based on the aggressive nature of the conduct, rendering further review unnecessary. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on generic allegations of minor offense or excessive penalty are inadmissible when the lower court has already excluded the minor offense due to the gravity of the conduct, as such evaluations are not susceptible to independent re-evaluation in the Court of Cassation.

Parole chiave

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genericity of grounds minor offense exclusion excessive penalty claim procedural inadmissibility Court of Cassation review pena sproporzionata aggravamento della pena caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 131-bis c.p
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA NADIA nato a CATANZARO il 15/03/1989 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;Ritenuto che i motivi in tema tenuità di tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e di eccessività della pena sono inammissibili per genericità, avendo la Corte di appello di Catanzaro escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della gravità delle condotte aggressive, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Consi liere estensore Il Pre ente