Criminal appeal dismissed for manifest unfoundedness regarding accessory penalty duration in retrial proceedings. The court ruled the parties' agreement on accessory penalties was not binding. The court held the accessory penalty must be determined independently based on statutory criteria. The court rejected the argument that the retrial invalidated the main penalty agreement. The court found the accessory penalty agreement non-binding and independent. The court determined the accessory penalty based on statutory criteria. The court dismissed the appeal as manifestly unfounded. The court ordered the appellant to pay court costs. The court ordered the appellant to pay court costs. The court ordered the appellant to pay court costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the criminal appeal inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellant argued the judge was bound by a prior agreement on accessory penalties, but the court held such agreements are not binding in retrial proceedings where the main penalty has already become irrevocable. Consequently, the accessory penalty was correctly determined independently based on statutory criteria and mitigating circumstances, rendering the appeal's core argument legally baseless.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 133 c.p.; Art. 317-bis c.p.: In retrial proceedings following a cassation decision annulling the main penalty application, the agreement reached by the parties regarding accessory penalties is not binding and must be disregarded, allowing the judge to determine the accessory penalty independently based on statutory criteria.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL MESE MARIO nato a AVELLINO il 26/05/1978 avverso la sentenza del 18/02/2025 del GIP TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Del Mese Mario, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso contro la sentenza del 18 febbraio 2025 n. 54/2025, con cui il Tribunale di Benevento, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 40794/24, ha applicato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione per la durata di un anno, facendo salve le altre statuizioni sulla pena non annullate e disposte con la sentenza n.179/2022 ex art. 444 cod. proc. pen. emessa il 13 ottobre 2022 per i reati di cui agli artt. 81, 110, 319, 319-bis. 321, 353, cod. pen.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Occorre rilevare che trattandosi di annullamento con rinvio che faceva salva la sentenza con cui in sede di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. è stata disposta la pena principale di anni due di reclusione, in sede di giudizio di rinvio l'accordo intercorso tra le parti in ordine alla durata della pena accessoria non è vincolante, dovendosi prescindere dall'accordo principale già accolto e divenuto irretrattabile, con la conseguenza che deve ritenersi ammissibile la determinazione della durata della pena accessoria operata dal giudice in base ai criteri discrezionali di cui all'art. 133 c.p., e comunque in misura corrispondente al minimo legale, previsto dall'art. 317-bis, co.2 cod. pen. allorchè sia stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 323-bis, comma 2, cod. pen.
È evidente la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo secondo cui il giudice sarebbe stato vincolato a recepire l'accordo sulla pena accessoria, senza considerare che tale accordo può sempre essere respinto con conseguente rigetto integrale della richiesta di applicazione della pena, ove l'accordo sulle pene accessorie sia stato posto come condizione per l'efficacia della richiesta di pena a norma dell'art. 444, comma 3 bis c.p.p. Nel caso in esame attesa l'irrevocabilità della statuizione sulla pena principale, l'accordo sulla pena accessoria è certamente autonomo ed ininfluente su quello relativo alla pena principale.
Peraltro, con la sentenza rescindente era stato affermato che la regressione del procedimento a seguito del rinvio disposto da questa Corte di legittimità sul punto non legittimava la proposizione di un nuovo accordo tra le parti sul punto, non essendo prevista dal codice di rito la possibilità di formulare richieste frazionate ex art. 444 cod. proc. pen., ed avendo le stesse ormai esaurito ogni potere con la Prima richiesta che si limitava alla pena principale e non contemplava - come pure avrebbe potuto - alcun accordo su quelle accessorie. Correttamente la pena accessoria è stata perciò determinata in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. tenuto conto della già riconosciuta attenuante prevista dall'art. 317, comma 2, c.p., e senza considerare l'accordo intercorso tra le parti, non più esperibile.
Nulla è dovuto in relazione alla memoria difensiva ed allegata nota spese depositata dalla parte civile costituita, Comune di Buonalbergo, tenuto conto della irrilevanza delle questioni dedotte con il ricorso rispetto alle statuizioni civili non investite dalla impugnazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamente3 della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso l'11 l