Criminal appeal dismissed for genericity regarding crime conduct and inadmissibility of sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments regarding criminal conduct and sentencing. The appellant challenged the lower court's findings on theft and resistance, but the court noted the appellate judgment already provided a detailed factual reconstruction distinguishing active resistance from passive resistance. Consequently, the court rejected the lack of logical motivation claims and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: Appeals must specifically identify the illogical aspects of the lower court's reasoning; generic criticisms of factual findings or sentencing without a precise comparison with the court's arguments result in inadmissibility.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTA BASSIRU nato il 01/01/2000 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ?.) Rg. 13912/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, con riguardo all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Palermo che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza deli reati di furto consumato e resistenza, evidenziando l'aggressività della condotta tenuta dall'imputato per sottrarsi al controllo da parte degli agenti della Polizia di Stato, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della mera resistenza passiva e della mancata consumazione del furto; ritenuto che anche i motivi di ricorso che investono il trattamento sanzionatorio ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili, perché non specificano gli aspetti di illogicità della motivazione censurata, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate in relazione anche alle ragioni della mancata applicazione delle invocate pene sostitutive; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres)de