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Ordinanza — n. 29119/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for absolute genericity; lower court's reasoning deemed sufficient and logical flaws unproven.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29119/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to absolute genericity regarding the lower court's reasoning. The appellant argued for logical flaws in the conviction under Article 337 of the Penal Code, but failed to specify these defects. Consequently, the court upheld the appellate judgment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 337 c.p.; An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds to challenge the lower court's reasoning, which must be congruent with the facts and law.

Parole chiave

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absolute genericity criminal appeal Art. 616 c.p.p. Art. 337 c.p. procedural costs logical flaws insufficient motivation ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
337 c.p.), mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
Art. 337 c.p.
art. 337 c.p
art. 616 c.p
337 c.p.), mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA AGOSTINO nato a PALERMO il 22/07/1984 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 13891/25 Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto (art. 337 c.p.), mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pr nt