Italian Court dismisses appeal on 131-bis code and substitute penalties due to lack of logical flaws in lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had rejected the claim that the crime under Article 131-bis of the Penal Code was objectively minor, citing the duration of evasion, the intensity of intent, and the criminal danger derived from prior records. The appellate court's detailed reasoning on these factors was deemed logically sound and not subject to re-evaluation at the supreme court level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; The appeal is inadmissible when the lower court's assessment of objective minor character and criminal danger is based on concrete facts and is not affected by evident logical flaws, precluding a new evaluation in the interest of legal certainty.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENERI EMANUELA STELLA nato a BOLOGNA il 15/02/1979 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 13885/25 Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della durata dell'evasione e dell'intensità del dolo, in ragione della ravvisata pericolosità criminale desunta dai precedenti e dalle ragioni per le quali l'imputato era sottoposto alla misura cautelare, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, e ciò vale anche per il secondo motivo in tema di mancata applicazione delle pene sostitutive, adeguatamente motivate per il giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato oltre che sulla sua insolvibilità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presi nte