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Ordinanza — n. 29117/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of effective comparison with lower court's reasoned sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29117/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's decision to impose a sentence above the statutory minimum, claiming insufficient reasoning. The court rejected this, finding the appeal generic and noting the lower court adequately addressed the appellant's specific criminal history and intent in its detailed justification.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity and fails to effectively compare its arguments with the adequately reasoned judgments of the court of first instance, as judicial evaluations are not subject to review when logically and sufficiently motivated.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal inadmissibility sentencing review judicial evaluation criminal history procedural costs statutory minimum aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPARATO MARIO nato a NOCERA INFERIORE il 21/09/1994 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Salerno, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni dell'applicazione di una pena superiore al minimo edittale rimarcando l'intensità del dolo e per la capacità a delinquere desunta dai precedenti penali specifici (ben quattro precedenti per evasione a suo carico); ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno l'11 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente