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Ordinanza — n. 29116/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic due to lower court's valid sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29116/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was deemed absolutely generic regarding the lower court's detailed reasoning. The appellant argued for a substitute fine under Article 20-bis of the Penal Code, but the Court of Appeal had already thoroughly analyzed the risk of recidivism and the lack of reformability. Consequently, the court ruled that these substantive evaluations could not be re-evaluated in the appeal stage, leading to the dismissal of the request and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 20-bis c.p.: An appeal is inadmissible if the sole ground is generic and fails to challenge the lower court's specific, congruent reasoning on sentencing and the applicability of substitute fines based on recidivism risk.

Parole chiave

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generic appeal ground substitute fine penalty recidivism risk assessment inadmissible appeal court costs award modalità di calcolo dell'ammenda motivi di cassazione sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 20-bis c.p.
art. 20-bis c.p
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERUSO CORRADO GINO nato a SALERNO il 01/04/1999 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 13836/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Salerno che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso la pena pecuniaria sostitutiva per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai precedenti e dalle modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, dovendosi ritenere assorbite e non decisive le ulteriori considerazioni sulla mancata tempestività della richiesta di pena sostitutiva; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il