Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for evading home detention and drug possession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Annalisa and Lina Improta inadmissible. The court found the first appeal regarding evasive conduct to be too generic because the lower court already provided sufficient reasoning that any unauthorized departure from home detention constitutes the crime, regardless of duration or distance. The second appeal concerning drug possession was rejected as irrelevant since the lower court correctly excluded the drugs from the detained husband's possession. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the lower court's reasoning sufficiently establishes the elements of the crime of evading home detention or when the contested facts are not referable to the appellant, precluding a new evaluation of the case.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IMPROTA ANNALISA nato a NAPOLI il 14/09/1963 IMPROTA LINA nato a NAPOLI il 12/02/1961 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 13826/25 Ritenuto che il motivo dedotto dalla ricorrente Improta Annalisa in merito al reato di cui all'art. 385 c.p. è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale, considerato che era onere della difesa dimostrare la compatibilità dell'uscita con gli orari dei permessi, a fronte di una perquisizione svoltasi in orario decisamente diverso; ritenuto che il motivo dedotto dalla ricorrente Improta Lina in tema di pertinenza della sostanza stupefacente appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso la riferibilità al marito detenuto da oltre tre anni in carcere, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi inficiate da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Consigliere estensor