Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it concerns fact-finding and evidence evaluation reserved for trial judges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Palamara inadmissible because it challenged the lower court's fact-finding and evidence evaluation. Palamara argued against the finding of intent regarding his resistance to police control, but the appellate court provided sufficient reasoning based on the driver's imprudent conduct and the clear identification of officers. The court ruled that such factual assessments fall exclusively within the competence of the trial judge, leading to the dismissal of the appeal and an order for Palamara to pay legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals concerning the reconstruction and evaluation of facts, as well as the appreciation of evidence, are inadmissible as they pertain to the exclusive competence of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAMARA SALVATORE nato a BOVA MARINA il 31/08/1963 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 13825/25 Ritenuto che il ricorso di Salvatore Palamara introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Reggio Calabria t ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del dolo per la resistenza opposta dall'imputato per sottrarsi al controllo stradale, avendo evidenziato una serie di elementi che sorreggono tale lettura, non dandosi credito alla tesi difensiva della mancata percezione dell'alt intimatogli dagli agenti, evidenziando altresì le modalità imprudenti della condotta di guida tenuta dall'imputato durante la sua fuga per sottrarsi al controllo da parte degli agenti che si erano chiaramente qualificati; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 1'11 luglio 2025 Il Consigliere este