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Ordinanza — n. 29112/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29112/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's identification of the suspect was generic and that photographic evidence lacked probative value, but the court found these arguments repetitive and unsupported by new facts. The court emphasized that re-litigating issues already thoroughly examined by the trial judge violates the principle of non-reviewability of factual assessments.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 592 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely repeat generic criticisms of the lower court's reasoning; generic grievances regarding the evaluation of evidence or the identification of the accused are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances non-reviewability of facts photographic evidence procedural costs attendibilità dei testimoni pericolo di collusione con testimoni verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Art. 592 c.p.p.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n.28972 del 28/05/2013, Luongo
Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANFREDI IVAN nato a CATANZARO il 01/07/1987 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ì3 o/25 Ritenuto che il motivo afferente all'identificazione dell'imputato appare generico in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con rilevi manifestamente infondati rispetto ad una motivazione, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha fornito una attenta disamina di tutti gli elementi di fatto che hanno permesso di pervenire ad un giudizio di responsabilità in termini di assoluta certezza; ritenuto che le questioni dedotte in merito alla valenza probatoria della ricognizione fotografica appaiono manifestamente infondate essendosi la Corte territoriale attenuta alla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione (Sez. 6, n.28972 del 28/05/2013,Luongo, Rv. 257393); ritenuto quanto alla idoneità delle minacce ad ostacolare l'azione dei pubblici ufficiali, va ribadita l'irrilevanza se gli agenti abbiano o meno risentito dell'intimidazione e che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608);

Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ascun. della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il