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Ordinanza — n. 29111/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of effective comparison with lower court's reasoned sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29111/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by D'Ambra Rosario inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's decision to impose a sentence exceeding the statutory minimum, claiming the reasoning was flawed. The court rejected this criticism as generic, noting the lower court adequately highlighted the intensity of intent and criminal capacity based on prior records, making the appeal's lack of effective comparison with the lower court's logic the sole ground for dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to demonstrate a lack of effective comparison with the lower court's adequately and logically motivated reasoning, as judicial evaluations remain non-reviewable when properly substantiated.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds inadmissibility of appeal lack of effective comparison judicial evaluation review sentencing above minimum criminal intent assessment procedural costs award sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBRA ROSARIO (CUI 02HPOAT) nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 05/10/1981 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; í6 (330412s Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni dell'applicazione di una pena superiore al minimo edittale rimarcando l'intensità del dolo e per la capacità a delinquere desunta dai precedenti penali a suo carico ; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 1'11 luglio 2025 Il Consiglier