Italian court dismisses appeal on evasion charges due to lack of criminal intent continuity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Laoufi Mokhtar inadmissible, ruling that the lower court correctly denied the continuity between two evasion offenses. The court found no logical connection between the evasions separated by three months, noting the absence of a common criminal design. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The continuity of a criminal design requires a common causal link between offenses; its absence, even if the acts are similar, precludes the application of the combined punishment rule.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAOUFI MOKHTAR (CUI 024PCLB) nato il 05/01/1971 avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R6, (37z4,12 Ritenuto che il diniego del riconoscimento della continuazione fra il fatto oggetto del capo di imputazione (evasione) e altra evasione oggetto di precedente condanna è stato oggetto di una valutazione correttamente motivata, essendo stato evidenziato in senso contrario l'assenza di elementi di collegamento con i fatti già giudicati; ritenuto, che è pur sempre necessario che ricorrano le condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione e non vi è dubbio che l'assenza di una comune causale tra l'evasione per cui si procede in contesto differente con quella commessa a distanza di tre mesi costituisca una ragione non illogica per escludere la ricorrenza del medesimo disegno criminoso, anche per la rilevata assenza di elementi contrari forniti dall'imputato, trattandosi di profili incidenti su apprezzamenti in fatto non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che dall'inammissibilità deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pr ide te