Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Annunziata inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments were merely repetitive of issues already correctly resolved by the Court of Appeal of Naples without new evidence. Consequently, the court rejected claims regarding the partial mental defect and the defense of silent presence as unsupported by valid proof.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely repeat issues already decided by the lower court without presenting new facts or arguments that could alter the previous judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANNUNZIATA ANTONIO (CUI 01L6QTN) nato a NAPOLI il 01/01/1981 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; C. lops Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono inammissibili perché reiterativi delle stesse questioni correttamente risolte dalla Corte di appello di Napoli, con valutazioni ineccepibili in diritto e coerenti alle risultanze in atti; ritenuto che il vizio parziale di mente è stato già riconosciuto e che la ricostruzione del fatto e la tesi difensiva della presenza silente nell'abitazione sono state superate perché espressione di considerazioni personali non corredate da validi riscontri, come anche generico è il motivo sulla recidiva valutata subvalente al vizio parziale di mente, senza considerare che nei motivi di appello neppure era stata impugnata la sussistenza dei relativi presupposti;
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso l'11 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres