Italian court dismisses appeal as generic, upholding lower court's sentencing and probation denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds compared to the lower court's detailed reasoning. The appellant argued against the punitive treatment and the refusal of alternative penalties under Article 20-bis of the Penal Code, but the appellate court had already thoroughly addressed the lack of housing, employment, and recidivism risks. Consequently, the court rejected the claim for a new evaluation of the defendant's eligibility for community-based sanctions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and do not contradict the specific, congruent reasoning provided by the court of first instance regarding sentencing and the denial of alternative penalties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCATO CALOGERO nato a FRANCICA il 06/05/1958 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 13760/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Roma che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione delle pene sostitutive richieste ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di ennendabilità del condannato attraverso le pene sostitutive della detenzione domiciliare per indisponibilità di un alloggio stabile e dei lavori di pubblica utilità per il ravvisato pericolo di recidiva desunto non solo dai precedenti ma soprattutto dalle modalità dei fatti per le capacità criminali dimostrate, dall'assenza di una attività lavorativa e dal suo stato di indigenza, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e, quindi, non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che la memoria difensiva prodotta dal difensore, avv.
Michele Piro, non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Consigliere estensore