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Ordinanza — n. 29104/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on internal sentence continuation due to multiple distinct victims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29104/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for increased penalties based on internal sentence continuation, but the court found the facts showed multiple distinct victims rather than a single continuous offense. Consequently, the legal basis for the requested penalty increase was deemed manifestly unfounded, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 56 c.p.p.: When multiple distinct victims are offended, the conduct constitutes multiple crimes rather than a single continuous offense, rendering arguments for unified sentencing under internal continuation manifestly unfounded.

Parole chiave

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internal sentence continuation multiple distinct victims criminal appeal inadmissibility penalty increase argument Corte di Cassazione procedural costs award manifestly unfounded grounds legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 56 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUATRANA OMAR nato a ALATRI il 19/02/1986 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; c7.9 RG. 13699/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate in punto di determinazione degli aumenti di pena per la cd. continuazione interna sono manifestamente infondate, atteso che la pluralità di persone offese configura una pluralità di reati, eventualmente unificati dalla continuazione, atteso che le condotte offendono distinte vittime; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso l'11 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pr ente