Cassation dismisses appeal on evidence review and non-prosecution grounds, ordering costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant challenged the lower court's assessment of evidence and alleged a failure to apply the non-prosecution provision of Article 393-bis of the Penal Code. The court ruled that evidence evaluation belongs exclusively to the Court of Appeal and that the non-prosecution claim was generic without objective facts to prove an error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate evidence or find errors in fact-finding by the Court of Appeal, and generic allegations of non-prosecution without concrete factual basis do not justify cassation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JMAI MONTASSAR ( ALIAS GMAI MONTASSAR - ALIAS SMAI MAHNZED ) nato il 10/01/1997 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg.13669/25 Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso con riferimento all'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Trieste, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che le doglianze riferite alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p. sono del tutto generiche in assenza di elementi oggettivi da cui desumere un errore sul fatto, tale da fare apparire come atto arbitrario quello posto in essere dal pubblico ufficiale, tenuto conto della corretta disamina in punto di diritto di accedere all'interno della cella da parte degli agenti della Polizia penitenziaria per rimettere in sicurezza il luogo; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Consigliere estensore I