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Ordinanza — n. 29102/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise new legal grounds at lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29102/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant attempted to introduce a new legal argument regarding the non-application of Article 131-bis of the Penal Code for the first time in cassation. The court rejected this because the issue was not raised before the Court of Appeal and violates procedural rules prohibiting new grounds in cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: A new legal ground not raised before the lower court is inadmissible in cassation if the relevant law was already in force at the time of the appellate decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility new grounds cassation review procedural rules appeal dismissal sanzione sostitutiva sanzioni penali adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609, comma 3, cod. proc. pen.
è inammissibile perché la questione non è stata devoluta davanti alla corte di appello e neppure sollecitata nelle conclusioni, e secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma 3, cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
13668/25 Ritenuto che il primo motivo di ricorso in merito alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 20-bis c.p
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1010 RAFFAELE nato a NAPOLI il 24/06/1970 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 13668/25 Ritenuto che il primo motivo di ricorso in merito alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile perché la questione non è stata devoluta davanti alla corte di appello e neppure sollecitata nelle conclusioni, e secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789); ritenuto che anche il secondo motivo è inammissibile rispetto alla motivazione della Corte di appello di Trieste che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso le pene sostitutive per le modalità dei fatti considerate sintomatiche di una personalità refrattaria alle regole, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pre d