Italian court dismisses appeal claiming excessive sentence, ruling procedural reduction omission is not illegal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the sentence was excessive and failed to apply the abbreviated trial reduction, but the court held that omitting this reduction is merely a determination error, not an illegal penalty. Since the appellant did not explicitly allege a violation of law regarding the reduction criteria, the claim could not be examined in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: An omission of the statutory reduction for an abbreviated trial constitutes a mere error in sentencing determination rather than an illegal penalty, which is only reviewable in cassation if the violation of law is expressly alleged.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSEI ALESSANDRO nato a ROMA il 13/03/1978 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 13656/325 Ritenuto che l'omessa applicazione della riduzione per il giudizio abbreviato non costituisce ipotesi di pena illegale, tale essendo solo quella non prevista dalla legge per specie o quantità, ma solo un caso di determinazione operata in violazione del criterio di riduzione, stabilito dalla legge processuale e quindi di pena illegittima, non emendabile in cassazione ove non devoluta in appello, essendosi dedotta solo l'eccessività della pena senza eccepire la violazione di legge (cfr. anche Sez. 1, n. 28252 del 11/06/2014, Imparolato, Rv. 261091). ritenuto che anche il secondo motivo è inammissibile, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Roma che ha escluso solo la recidiva specifica confermando quella generica e infraquinquennale che risulta certamente contestata; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pre