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Ordinanza — n. 29096/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence for violating specific statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29096/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Spera's appeal against a plea bargain sentence inadmissible without formal trial proceedings. Spera argued that the court failed to apply a substitute penalty despite the absence of a formal agreement, claiming a violation of law. The court rejected this because the new procedural law strictly limits appeals to specific grounds, excluding substitute penalties unless they were part of the agreement.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are restricted to specific statutory grounds, excluding challenges to substitute penalties unless they were expressly included in the agreement.

Parole chiave

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plea bargain appeal substitute penalty procedural law limitation inadmissible appeal formal agreement requirement censura dell'apprezzamento delle prove facoltà di astenersi dal testimoniare verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 606, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
Art. 20-bis, cod. pen.
Law 24 November 1981, n. 689
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
artt. 20-bis cod. pen
È noto che il giudice del patteggiamento possa applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Ordinanza n. 30767 del 28/04/2023
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERA VINCENZO nato a SARNO il 19/03/1980 avverso la sentenza del 20/03/2025 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Spera Vincenzo è inammissibile. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore 20 marzo 2025 deducendo violazione di legge con censure relative alla mancata applicazione della pena sostitutiva sebbene non inserita in un formale accordo che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

È noto che il giudice del patteggiamento possa applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo (Sez. 6 , Ordinanza n. 30767 del 28/04/2023 Rv. 284978). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso I'll luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pr9