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Ordinanza — n. 29095/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity and inadmissibility regarding specific criminal conduct and sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29095/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the first ground and the inadmissibility of subsequent grounds. The appellant argued against the lower court's findings on criminal conduct and sentencing, but the court found the criticism of the appellate court's reasoning to be unfounded and lacking specificity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic or fail to provide a specific reconstruction of facts, as the appellate court has already congruently motivated its decisions on the correlation between threats and official acts.

Parole chiave

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genericity of appeal grounds inadmissibility of criminal appeal specific reconstruction of facts correlation between threats and acts procedural costs and fines motivi di cassazione spese di ripristino restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERMAKOV VALERIY nato il 22/03/1999 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG.13478/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Firenze, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la minaccia e l'atto di ufficio inerente all'intervento operato dagli altri agenti su chiamata del collega "fuori servizio" presso il suo domicilio (vedi p. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che gli ulteriori motivi di ricorso sono inammissibili perché rivolti a sollecitare una ricostruzione alternativa sia con riferimento al dolo del danneggiamento che alla idoneità delle minacce poste in essere brandendo una bottiglia di vetro; ritenuto, quanto al trattamento sanzionatorio, che le valutazioni del giudice di merito risultano adeguatamente argomentate, mentre del tutto generiche sono le censure articolate in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti comuni; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso l'11 luglio 2025 Il Con liere estensore Il Pr