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Ordinanza — n. 29094/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal facts, ruling lower court's evaluation of evidence and sentencing was legally sound.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29094/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and sentencing, but the court found the lower court's reasoning logical and well-motivated. Consequently, the court rejected the request to re-examine the factual reconstruction and the assessment of mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 354 c.p.p.: Appeals concerning the evaluation of evidence and the appreciation of facts fall exclusively within the jurisdiction of the Court of Appeal, and are inadmissible if the lower court's reasoning is logical and based on shared experience.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility evaluation of evidence appellate jurisdiction factual reconstruction mitigating circumstances sanzioni pecuniarie abbandono del procedimento per truffa sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Scippa non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
Art. 354 c.p.p.
art. 616 c.p
Scippa non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACCA SALVATORE nato a LECCE il 10/05/1954 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 13377/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate nei tre motivi di ricorso (in punto accertamento della responsabilità, di qualificazione giuridica e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche) concernendo essenzialmente la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto, ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché fondata su condivisibili massime di esperienza, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già puntualmente vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva, e si risolvono nella richiesta di rivalutare il compendio probatorio, attraverso prospettazioni alternative, enunciate in modo astratto ed ipotetico, in generale dando maggiore credito alla versione difensiva resa dall'imputato, in contrasto con le altre risultanze probatorie ed in particolare rispetto alla testimonianza resa dal notaio, suffragata anche da prove documentali; ritenuto che generici sono i rilievi dell'ultimo motivo, rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, condividendo il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato e quello sulla gravità dei fatti, attesi gli importi elevati oggetto del peculato e l'assenza di condotte riparatorie, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che la memoria difensiva prodotta dall'avv.

Benedetto M. Scippa non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa Ile ammende. Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Consigliere estens