Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction for lack of mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued for statutory mitigation under Article 62, but the court found the stolen goods worth 400 euros and the victim suffered significant prejudice, negating the requirement for 'special slightness.' Furthermore, the court rejected generic mitigation due to a lack of positive elements like prior good conduct or confession, citing established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; The concession of mitigation for special slightness requires the harm to be trivial in economic value and actual impact, disregarding the victim's capacity to bear the loss. Generic mitigation requires positive elements beyond mere lack of prior convictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASAPERA CALZADA DENILSON JOSE nato il 03/08/2001 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; -,-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che ha dichiarato il ricorrente responsabile del reato di furto aggravato.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Va ribadito che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01;
Sez. 2 - ,n. 5049 del 22/12/2020, Di Giorgio, Rv. 280615 - 01). La sentenza impugnata, escludendo la tenuità sotto il profilo patrimoniale ( furto di 400 euro e del protafogli) ha fatto corretta applicazione del principio sopra riportato, che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità. Va poi ricordato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 , Rv. 270986 - 01;
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). La Corte di appello, in conformità all'indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, e considerando, con motivazione congrua e non illogica, che era irrilevante la restituzione della refurtiva, a fronte dell'intervento delle forze dell'ordine; nonché della confessione, in ragione di un quadro probatorio del tutto chiaro e in equivoca bile.
5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Roma 8 luglio 2025 Il onsigli r