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Ordinanza — n. 29090/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug conviction for personal use due to insufficient personal use justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29090/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for cultivating cannabis with a high potential for personal use. The appellant argued for a lack of logical motivation regarding the denial of personal use, but the court found the evidence sufficient. The decision relied on the quantitative amount of 1188 doses and the organized indoor cultivation methods to reject the personal use defense.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 616 cod. proc. pen.: The mere quantity of drugs does not presume trafficking; however, combined with organized cultivation methods and high dose potential, it can legitimately support a conviction for non-personal use.

Parole chiave

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drug cultivation personal use defense quantitative threshold organized cultivation cassation inadmissibility drug trafficking presumption indoor cultivation verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Vecchietti Flavio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Rovereto in ordine al reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990
Vecchietti Flavio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Rovereto in ordine al reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrentral pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sentenza n. 7191/2018
questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv.
Sez. 6, n. 44419/2008
272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv.
Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman
ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCHIETTI FLAVIO nato a ROVERETO il 28/04/1960 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Vecchietti Flavio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Rovereto in ordine al reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (coltivazione di piante dì canapa indiana dalle quali produceva sostanza di tipo marivana per un paso di gr.683,3; principio attivo del 4,4 dalle quali era possibile ricavare 1188 dosi). L'esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla denegata configurabilità dell' uso personale dello stupefacente.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'indagine circa l'uso personale della sostanza deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). Si è precisato che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziarla al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991).Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione.

Tanto premesso giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva, congrua e non manifestamente illogica, valorizzando non solo il dato quantitativo, di per sé oltremodo rilevante ( 1188 dosi medie singole in base al principio attivo della sostanza), ma considerando altri significativi elementi quali le modalità organizzate della coltivazione ( serra indoor con telaio ricoperto, lampada specifica per la crescita delle piante e appositi fertilizzanti, modalità che esulano della modesta coltivazione ad uso domestico). Si tratta di considerazioni prive di fratture logiche e rispettose dei principi sopra illustrati.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrentral pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Roma, 8 luglio 2025 r Il Consigliere estensore Ilreidente L[ oredana cichè Donatel