Italian Court dismisses appeals for generic lack of reasoning without specific argument correlation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Mangiavillano Gioacchino and Mangiavillano Angelo inadmissible due to generic and non-specific grounds. The appellants challenged the lower court's confirmation of convictions for tax evasion but failed to demonstrate a specific correlation between their arguments and the reasoning in the contested judgment. Consequently, the court ruled that the appeals lacked the required specificity under established case law, resulting in the dismissal of the claims and an order for the appellants to pay legal costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365 c.p.p.; Appeals are inadmissible for genericity if the appellant fails to indicate the correlation between the reasons argued in the contested decision and those relied upon for the appeal, avoiding the vice of aspecificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANGIAVILLANO GIOACCHINO nato a PALMA DI MONTECHIARO il 19/05/1966 MANGIAVILLANO ANGELO nato a LICATA il 06/03/1988 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Mangiavillano Gioacchino e Mangiavillano Angelo hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Agrigento che li ha condannati per il reato di cui agli artt. 81, 110, 73 commi 1 e 4 D.P.R. 309/1990. I ricorrenti lamentano vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla penale responsabilità.
2. I ricorsi sono inammissibili. Le prospettate censure sono del tutto generiche e aspecifiche, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata, con la quale non si confrontano, limitandosi a lamentare vizi di illogicità. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro ciascuno, in favore della cassa delle ammende.
4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così, deciso iy Roma, r8 luglio 2025 Il Consi lierre est n ore IDEPosì!'' Il esidernte Loreda a Miccicllè