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Ordinanza — n. 29088/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification under plea bargain rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29088/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued for a different legal qualification of the offense and requested an increase in the penalty for continuation, but the prosecution and defendant had already opted for a plea bargain. The court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds, including manifest error in legal qualification, which was not met here.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 143, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds, and errors in legal qualification must constitute a manifest error to be considered.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain manifest error legal qualification Cassation procedure prove acquisite tramite sorveglianza testimonianza della vittima registrazione clandestina di conversazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 1, comma 62 della legge 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 143, comma 2-bis cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022
281116 - 01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGANTI STEFANO nato a MACERATA il 27/04/1997 avverso la sentenza del 04/03/2025 del GIP TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Macerata in relazione al reato di cui all'art.73, commi 1 e 4, DPR 309/1990. L'esponente deduce l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, rientrante nella ipotesi lieve, nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata motivazione circa gli aumenti per la continuazione.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e sg. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Ciò premesso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021 , Rv. 281116 - 01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01).

Orbene, é agevole rilevare che non ricorre alcun caso di errore manifesto.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres /'e te 7 bredana Miccichè Dona Ferranti