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Ordinanza — n. 29087/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for tax fraud, rejecting claim that Inail pension is not taxable income.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29087/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Marino Benito inadmissible, confirming his conviction for tax fraud. The appellant argued that the Inail pension received by his partner should not be counted as taxable income for the purpose of establishing the objective element of the crime. The court rejected this, citing established case law that such pensions function to replace lost wages and must be included in the joint household income for poverty benefit calculations. Consequently, the conviction stands, and the appellant is ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; Art. 76 D.P.R. n. 115 del 2002: In cases of tax fraud involving free legal aid, pensions from Inail intended to replace lost wages must be included in the joint household income to determine the relevant income level.

Parole chiave

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tax fraud conviction Inail pension treatment household income calculation free legal aid eligibility objective crime element joint household contribution Cassation inadmissibility facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 1 marzo 2022 che aveva ritenuto Marino Benito penalmente responsabile del reato di cui all'art. 95, D.P.R.
Art. 76 D.P.R. n. 115 del 2002
È utile inoltre ricordare che ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4 - n. 27234 del 15/09/2020
Sez. 4 - n. 37144 del 05/06/2019
Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017
277129 - 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv.
Sez. 4, n. 44121 del 2012
115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO BENITO nato a PALERMO il 15/04/1986 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 1 marzo 2022 che aveva ritenuto Marino Benito penalmente responsabile del reato di cui all'art. 95, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato ( il ricorrente non aveva dichiarato la percezione, da parte del convivente, di una pensione erogata dall'Inail), nonché in ordine alla sussistenza del dolo.

2. Il motivo è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, si deve tener conto delle somme percepite a titolo risarcitorio per reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, e non già di quelle destinate a ristorare un pregiudizio di diversa natura, (Sez. 4 - n. 27234 del 15/09/2020 Ud. (dep. 01/10/2020) Rv. 280067 - 01)., osservando che la pensione Inail ha la funzione di integrare la mancata percezione di redditi da lavoro.

Quanto all'elemento soggettivo, secondo giurisprudenza consolidata, è generico e può anche rivestire la forma del dolo eventuale ( Sez. 4 - , n. 37144 del 05/06/2019 Rv. 277129 - 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 271051 - 01). È utile inoltre ricordare che ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv. 253643).

3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 luglio 202