Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29083/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for prescription due to favorable law application and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29083/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for crimes committed between 2017 and 2019. The appellant argued for prescription and logical flaws in the reasoning, but the court applied the most favorable law regarding prescription suspension terms. The decision was based on the specific application of the Orlando reform and the rejection of generic arguments lacking specific legal correlation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2 comma 4 cod. pen.; Art. 159 comma 2 cod. pen.; Art. 161-bis cod. pen.; The principle of the most favorable law requires comparing the suspension of prescription terms under the current text with those introduced by subsequent reforms, thereby preventing the extinction of the crime if the new terms are more lenient.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription suspension most favorable law Orlando reform generic grounds inadmissible appeal criminal procedure statutory interpretation accertamento inesatto dei fatti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 comma 4 cod. pen.
riforma Orlando), posto che il criterio della legge più favorevole stabilito all'art. 2, comma quarto, cod.
Art. 159 comma 2 cod. pen.
assume come termini di raffronto la sospensione del decorso della prescrizione di cui all'art. 159, comma secondo, cod.
Art. 161-bis cod. pen.
e l'art. 161-bis cod. pen., introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
art. 161-bis cod. pen
e l'art. 161-bis cod. pen., introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLI RICCARDO nato a ROMA il 08/04/1994 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri del 6 novembre 2023, con la quale Bartoli Riccardo era stato condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 590 bis comma 2 e 590 ter c.p.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando estinzione del reato per intervenuta prescrizione e contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile , Ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), posto che il criterio della legge più favorevole stabilito all'art. 2, comma quarto, cod. pen. assume come termini di raffronto la sospensione del decorso della prescrizione di cui all'art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo previsto dall'art. 11, lett. b), legge cit. e l'art. 161-bis cod. pen., introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 (SU, n.20989 del 2/12/2024, dep. 2025, Polichetti).

Ne consegue che il reato, commesso il 17 ottobre 1017, non è prescritto. Nel resto, il motivo di ricorso è assolutamente privo di specificità, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta. Va rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così