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Ordinanza — n. 29081/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction, rejecting generic mitigating circumstances due to recidivism and drug resistance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29081/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking and resisting police control. The appellant argued for generic mitigating circumstances under Article 62 bis and a specific mitigation under Article 62, n. 4 of the Penal Code. The court rejected these claims, citing the appellant's specific recidivism, negative personality, and the significant profit derived from the drug trade as decisive factors that outweighed any potential leniency.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 62, n. 4 cod. pen.: The court may deny generic mitigating circumstances when the offender's negative personality, evidenced by specific recidivism and resistance to police control, outweighs favorable elements, and specific mitigation for drug crimes requires proving special low profitability and minor harm.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances specific recidivism drug trafficking conviction resisting police control negative personality assessment inadmissible appeal Cassation dismissal forza di cosa giudicata

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
pen.; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Va inoltre ricordato che in tema di stupefacenti, alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.
Art. 133 cod. pen.
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può infatti limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
articoli 337 cod.pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone emessa in data 18 aprile 2024 che aveva condannato Schiavi Riccardo alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per i reati di cui agli articoli 337 cod.pen.
art. 62 bis cod. pen
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.
art. 133 cod. pen
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può infatti limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Alba
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024
(Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024, Rv.
Sez. 3, n. 10234 del 25/01/2024
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVI RICCARDO (CUI 04WNZ2Z) nato a SORA il 21/06/1986 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone emessa in data 18 aprile 2024 che aveva condannato Schiavi Riccardo alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per i reati di cui agli articoli 337 cod.pen. e 73, comma 5 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, unificati dal vincolo della continuazione.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.

3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.

4. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con giudizio logico e congruamente motivato, nega il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiamando la negativa personalità dell'imputato, gravato da due precedenti specifici ( è infatti stata riconosciuta la recidiva reiterata specifica); nonchè la circostanza che lo Schiavi avesse cercato di sottrarsi al controllo della polizia giudiziaria, opponendovi resistenza. La decisione della Corte territoriale è in linea con i parametri elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può infatti limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Quanto al lamentato mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62, n.4 cod.pen., il /G‘ giudizio della Corte di appello ( che richiama la cospicua quantità di stupefacenti detenuta dall'imputato, tale da procurare un rilevante guadagno) è coerente con le risultanze processuali e non presenta fratture logiche. Va inoltre ricordato che in tema di stupefacenti, alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa. (Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024, Rv. 286097;

Sez. 3, n. 10234 del 25/01/ 2024, Rv. 286034).

5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende. Così deciso i