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Ordinanza — n. 29077/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29077/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Vito Maiale inadmissible due to the lack of specific legal and factual grounds. The appellant challenged a fourth-degree prison sentence and fine for tax evasion but offered only generic arguments without linking them to the lower court's reasoning. The court ruled that such vague submissions fail the requirement for specificity under criminal procedure law, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds lack specificity, failing to establish a clear correlation between the arguments presented and the contested decision's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds generic legal arguments tax evasion conviction Supreme Court review allegazioni di persecuzione contraddittorie testimonianza della vittima responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
artt. 73 comma 1 D.P.R. 309/90
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli
236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIALE VITO nato a EBOLI il 03/02/1974 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 12 aprile 2023, con la quale Maiale Vito era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 40.000, 00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 comma 1 D.P.R. 309/90.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, in un unico motivo di ricorso, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

3. Il motivo sopra richiamato è inammissibile, in quanto assolutamente privo di specificità, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta. Va rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Inoltre, il motivo di ricorso è volto a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e che già la sentenza della Corte di Appello impugnata ricostruisce senza alcuna frattura logica.

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 lugli