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Ordinanza — n. 29075/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded and non-specific lack of motivation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29075/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the lack of motivation was manifestly unfounded and lacked specific critical substance. The appellant argued that the lower court failed to justify why a lesser offense under Article 73, paragraph 5, could not be applied, while the appellate court had already excluded minimal offensiveness based on the quantity of drugs and the defendant's home detention status. The court rejected these assertions as non-pertinent to the existing reasoning, citing the Murolo precedent, and ordered the appellant to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, lacking specific critical substance, and failing to confront the pertinent arguments of the territorial court in accordance with the principles of the Murolo precedent.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of motivation drug trafficking quantity home detention status Murolo precedent procedural costs manifestly unfounded registrazione clandestina di conversazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73 comma 1 e 4 D.P.R. 309/90
Mattia Gianluca ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal 1..(meNt2 Tribunale di Frosinone del Zmarzo2D22 che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 D.P.R.
Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90
Il ricorrente lamenta, in unico motivo di ricorso, la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla impossibilità di pervenire ad una riqualificazione giuridica del reato ascritto nella fattispecie più lieve ed autonoma di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90
Il ricorrente lamenta, in unico motivo di ricorso, la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla impossibilità di pervenire ad una riqualificazione giuridica del reato ascritto nella fattispecie più lieve ed autonoma di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite Murolo
Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, non confrontandosi con le pertinenti argomentazioni offerte dalla Corte territoriali, conformi ai principi delle Sezioni Unite Murolo.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTIA GIANLUCA nato a CASSINO il 10/05/1988 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Mattia Gianluca ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal 1..(meNt2 Tribunale di Frosinone del Zmarzo2D22 che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 D.P.R. 309/90 ( 426 dosi di cocaina e 21 dosi di hashih). Il ricorrente lamenta, in unico motivo di ricorso, la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla impossibilità di pervenire ad una riqualificazione giuridica del reato ascritto nella fattispecie più lieve ed autonoma di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, non confrontandosi con le pertinenti argomentazioni offerte dalla Corte territoriali, conformi ai principi delle Sezioni Unite Murolo. La Corte di Appello, infatti, esclude la minima offensività in relazione alle modalità, mezzi, circostanze dell'azione. In particolare, vengono presi in considerazione sia il dato quantitativo, in quanto l'imputato deteneva complessivamente 426 dosi di cocaina e 21 dosi di hashish, sia il fatto che lo stesso ha agito mentre era sottoposto alla detenzione domiciliare.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così, deciso in Roma, 1'8 luglio 2025 Il Con igliere es ensore Il P nt,6 LoM