Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper grounds and lack of specific reasoning on acquittal causes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued the lower court failed to evaluate acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure and lacked proper motivation. The Court ruled that such defects do not constitute valid grounds for cassation when the appeal concerns a plea bargain sentence, and that a negative finding on acquittal causes is sufficient if no specific elements warranting non-punishment are presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are limited to specific grounds, and negative findings on acquittal causes require no specific reasoning absent concrete elements of non-punishment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANMARTINO ALESSANDRO nato a CERIGNOLA il 23/06/1974 avverso la sentenza del 04/03/2025 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; e Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Foggia in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/90. L'esponente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione e che non è stata denunciata la illegalità della pena. In ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento, va, tra l'altro, ribadito che che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art.129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 (S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto;
S.U. 27 dicembre 1995, Serafino).
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2025 Il Consigliere estensore r DEPOSITATA L